La questione vincoli è molto sentita da parte dei docenti

Nel post su Facebook della Gilda Insegnanti in cui – a fine Agosto – è stato pubblicato il video di Rino Di Meglio per dare gli auguri di buon anno scolastico ai colleghi tirando un po’ le fila sulla stipula, il 14 luglio 2023, della bozza del nuovo contratto scuola 19/21, di fatto già scaduto da due anni, si è scatenata una valanga di commenti con cui utenti verosimilmente docenti se la sono presi contro i vincoli triennali.
In pratica al termine della pausa estiva, senza entrare minimamente in merito a quanto detto da Rino Di Meglio nel video sulle “problematiche ataviche” relative agli aumenti stipendiali ancora troppo bassi, alla stabilizzazione degli insegnanti, alle immissioni in ruolo e ai precari per i quali la Gilda insegnanti si è battuta per la carta docente e per i permessi, (qui il link), l’unico problema dei vincoli triennali non trattato nel video diventa l’ombelico del mondo.
Carla inesorabilmente scrive che “sui vincoli neanche mezza parola. Come se non fosse un problema che attanaglia la categoria dei docenti”.
Laurea aggiunge “Ecco le retribuzioni! Non andava chiuso il contratto di luglio con propaganda per du spicci! un quinto delle retribuzioni divorate da inflazione galoppante!
Per fortuna Danilo aggiunge che è “Tutto vero quanto detto” ma che “La questione dei vincoli dovrebbe essere trattata con più decisione da parte delle organizzazioni sindacali. I vincoli non fanno altro che aggravare una situazione già drammatica di una classe lavoratrice vessata da ogni dove”. Hashtag #NoVincoli.
Roberta è persino più chiara: “L’abolizione dei vincoli è uno degli argomenti principali”. E rincara: “Stipendi miseri affitti alti lontano dai propri cari. Mobilità per tutti i docenti senza distinzioni”. Hashtag ancora “#NoVincoli”.
E Fabiola aggiunge: “La situazione è peggiorata! È illegittimo punire con un vincolo chi ha ottenuto un trasferimento Interprovinciale ed è stato assunto anche 10 anni fa. I nostri vincoli li abbiamo superati! Vincolarci in provincia non garantisce la continuità né a noi né ai nostri alunni, anzi il vincolo ha prodotto un danno professionale e alla stessa continuità. #NoVincoli tutti devono partecipare alla mobilità,!!!!!?
I commenti sono tanti e mostrano che gli insegnanti, come leoni da tastiera, soprattutto alla fine di Agosto quando si è prossimi a tornare a scuola, amano prendersela coi sindacati.
“Ma voi che avete fatto?” è la domanda che ricorre.
Innanzitutto chiariamo subito che la Gilda insegnanti si è sempre battuta contro i vincoli di mobilità territoriale. I vincoli però non li fa il sindacato ma il decisore politico, il governo, che spesso usa il decreto legge d’urgenza e senza nemmeno contrattare con i rappresentanti dei lavoratori.
Il vincolo triennale di permanenza nella scuola di assunzione è regolato dall’art. 399/3 del D.lgs. n. 297/94 che, nella nuova formulazione introdotta dal DL n. 44/2023, rinvia all’art. 13/5 del D.lgs. n. 59/2017 facendo slittare di un anno l’applicazione del predetto vincolo (precedentemente era previsto a decorrere dalle assunzioni a.s. 2022/23)
si applica ai docenti di tutti i gradi di istruzione immessi in ruolo a decorrere dall’a.s. 2023/24 ed è quello contenuto nell’articolo 13/5 del D.lgs. n. 59/2017, in base al quale:
● i neoassunti in ruolo devono restare nella scuola di assunzione (ove svolgono il periodo di prova), nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni,

compreso l’anno di prova (pertanto, possono presentare domanda dopo i citati tre anni). Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso;
● durante i tre anni di blocco, i neoassunti possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità. I predetti docenti, inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità, per le quali abbiano titolo.
Per l’anno di prova Il DM 226/22, subentrando al DM n. 850/2015 (il primo decreto attuativo della legge 107/2015 in materia di anno di prova), non ha ripreso alcune disposizioni contenute nello stesso (DM 850/2015) e relative alla possibilità di seguire l’anno di prova durante lo svolgimento di una supplenza oppure su posto di sostegno, pur essendo entrati di ruolo su posto comune/classe di concorso, o ancora nei casi di utilizzo su altra tipologia di posto/classe di concorso. Pertanto, nei predetti casi non è possibile anticipare l’anno di prova ma lo stesso va rinviato, come sottolineato dall’USR Piemonte nella nota n. 17229 del 24/11/2022
Sitografia
1) Immissioni in ruolo 2023/2024. Cosa si può fare durante il vincolo triennale? Si può essere richiamati dopo la rinuncia? https://www.universoscuola.it/immissioni-in-ruolo-2023-2024-cosa-si-puo-fare-duran te-il-vincolo-triennale-si-puo-essere-richiamati-dopo-la-rinuncia.htm
2) inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità, per le quali abbiano titolo. https://www.orizzontescuola.it/mobilita-docenti-il-vincolo-triennale-entra-nel-contratt o-alcune-deroghe-tra-cui-possibilita-di-trasferimento-per-genitori-con-figli-fino-a-12- anni-e-caregiver/?amp