PERCHÈ RICHIEDERE LA DEFINIZIONE DELLA CARRIERA?


Gentile collega,

tutto il personale della scuola, una volta superato il periodo di prova, produce, nel caso in cui vanti anni interi di servizio non di ruolo, la domanda di  ricostruzione carriera, nel periodo che va dal 1^ settembre al 31 dicembre dell’anno scolastico successivo a quello di superamento dell’anno di formazione e di prova.

È NECESSARIO SAPERE CHE IL SERVIZIO NON DI RUOLO PRESTATO SI VALUTA PER INTERO I PRIMI 4 ANNI E LA PARTE RESTANTE PER 2/3, VALIDI ANCORA AI FINI GIURIDICI ED ECONOMICI, LA RESTANTE PARTE, CIOE’ 1/3 IN PRATICA SI PERDE*

Ciò significa, che se un dipendente ha prestato 7 anni di servizio non di ruolo (ossia 180 gg di servizio in ciascun anno oppure ininterrotto servizio dal 1^ febbraio con partecipazione scrutini PER i DOCENTI- sommando tutto il pre-ruolo per gli ATA, anche se prestato in anni diversi) avrà valutato 4 anni per intero ai fini giuridici ed economici (validi cioè per passare da una fascia stipendiale all’altra) e la restante parte 3 anni per 2/3 cioé  solo 2 anni che si aggiungono ai 4 valutati, per un totale di anni 6; da tale calcolo viene sottratto 1 anno ai fini della progressione economica. Infatti anni 1 viene conteggiato ai soli fini economici (non utile per progressione perché non ci sono più aumenti biennali) ma non produce effetto se non successivamente, come appresso vedremo, chiedendo il RIALLINEAMENTO DELLA CARRIERA.

Ovviamente, per chi ha più anni di servizio di 7 anni il danno è maggiore.

Ci si chiede: Allora avrò perso per sempre 1 anno di progressione di carriera?

La risposta è NO.

Infatti, proprio con il “RIALLINEAMENTO” della carriera è possibile recuperare gli anni persi e, come nel nostro esempio 1 anno di servizio.

Il riallineamento carriera, definito dall’articolo 4, comma 3, del DPR 399/98, prevede che “al compimento del:

16° anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore,

18° anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore,

20° anno per il personale ausiliario e collaboratore,

24° anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie,

gli anni riconosciuti ai soli fini economici vengono recuperati e sono validi per la progressione di carriera e scattare quindi prima di fascia ottenendo una migliore posizione stipendiale.

In definitiva, ciò significa che al raggiungimento dell’anno di servizio indicato per ogni categoria, docenti o ATA hanno il diritto a ‘recuperare’ l’anzianità di servizio (1/3, ai soli fini economici) non calcolata in precedenza in fase di ricostruzione carriera. Ciò permette un nuovo inquadramento nella fascia stipendiale spettante.

CHI RIGUARDA IN PARTICOLARE:

DOCENTI IN RUOLO DAL 01/09/1995 in poi (confermati in ruolo dal 01/09/1996 in poi)

ATA IN RUOLO DAL 01/09/1996 in poi e CON SERVIZIO PRE-RUOLO SUPERIORE A 4 ANNI

Proprio questo personale nel decreto di RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA ha ottenuto il riconoscimento del servizio pre-ruolo superiore a 4 anni + 2/3 suddiviso in:

UTILE AI FINI GIURIDICI ED ECONOMICI e restante parte (1/3) UTILE AI SOLI FINI ECONOMICI

Tale situazione, attenzione, non riguarda il personale DOCENTE ed ATA confermati in ruolo prima del 1996 in quanto anche con più di 4 anni di servizio pre-ruolo HANNO OTTENUTO L’INTERO RICONOSCIMENTO AI FINI GIURIDICI ED ECONOMICI NELLA CARRIERA.

ATTENZIONE:

La prescrizione per il riallineamento della carriera è di 10 anni, 5 ai fini economici.

L’aggiornamento dovrebbe avvenire automaticamente da parte dell’Amministrazione, tuttavia la Ragioneria Generale dello Stato pretende la domanda da parte dell’interessato e le scuole devono essere sollecitate ad emettere il provvedimento.

Per maggiore chiarimento, riportiamo le fasce stipendiali del personale della scuola

Per il personale assunto prima del 01/09/2011 sono:

0-2

3-8

9-14

15-20

21-27

28-34

35 e oltre

Per tutto il personale assunto dopo il 01/09/2011 le fasce stipendiali sono invece:

0-8

9-14

15-20

21-27

28-34

35 e oltre

* Per i docenti immessi in ruolo a far data dall’anno scolastico 2023/2024 sarà prevista la valutazione integrale di tutto il periodo sia i fini giuridici che economici, senza limitazione ai soli primi quattro anni.

 

MODELLO UTILE PER RICHIEDERE IL RIALLINEAMENTO

Al/Alla Dirigente dell’Istituzione Scolastica 

Al/Alla D.S.G.A.

 

 

  OggettoRICHIESTA nuovo inquadramento economico ex art. 4, comma 3, del D.P.R. 99/1988 

 

Il/La sottoscritto/a __________________, nato/a ______________________ ,  codice fiscale _____________________ , docente a tempo indeterminato, titolare in codesta  Istituzione Scolastica,  

CONSIDERATO CHE

per le ricostruzioni di carriera che decorrono dal 1.01.1996, l’inquadramento nelle fasce stipendiali è effettuato considerando provvisoriamente solo l’anzianità utile ai soli fini giuridici ed economici, mentre l’anzianità utile ai soli fini economici temporaneamente non si considera, ma dovrà essere attribuita successivamente al maturare del tetto delle anzianità utili ai fini giuridici ed economici previste  dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. 99/1988 (16 anni docenti laureati Scuola Secondaria di II grado 18 anni altri docenti e  Direttori SGA 20 anni per il restante personale A.T.A., 24 anni docenti conservatori ed  accademie), avendo il/la sottoscritto/a maturato il tetto dell’anzianità utile ai fini giuridici ed economici  previsto dal succitato decreto,

CHIEDE

che Codesto Ufficio provveda ad effettuare il nuovo inquadramento economico spettante, con l’eventuale corresponsione degli arretrati qualora tale inquadramento non sia stato tempestivamente effettuato.

Con osservanza.  

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